AI Act · Regolamento (UE) 2024/1689

Trasparenza sull’intelligenza artificiale

Diciamo di usare l’intelligenza artificiale negli acquisti. Qui c’è scritto dove, come, con quali limiti e chi risponde delle decisioni.

1. Perché questa pagina

Dichiariamo di usare l’intelligenza artificiale nei processi di acquisto dei nostri clienti. Riteniamo che a questa affermazione debba corrispondere una spiegazione verificabile di come la usiamo, su quali dati e con quali limiti. Questa pagina risponde anche agli obblighi del Regolamento (UE) 2024/1689 — il cosiddetto AI Act — nella misura in cui ci riguardano.

2. Il nostro ruolo

OptyBay non sviluppa né immette sul mercato sistemi di intelligenza artificiale. Li utilizza come strumenti di lavoro, assumendo quindi il ruolo di deployer (utilizzatore) ai sensi dell’art. 3 del Regolamento.

Gli strumenti impiegati rientrano nella categoria dei sistemi a rischio minimo: assistono l’estrazione e il confronto di dati, non valutano persone, non determinano l’accesso a servizi essenziali, non operano in ambiti classificati ad alto rischio dall’Allegato III.

3. Dove usiamo l’intelligenza artificiale

AttivitàCosa fa lo strumentoChi decide
Lettura e confronto offerteEstrae voci di costo da documenti in formati eterogenei e le riporta in una struttura confrontabileIl buyer verifica ogni voce estratta contro il documento originale
Analisi della spesaNormalizza e classifica le righe di spesa per categoria e fornitoreLa classificazione è rivista e corretta manualmente prima di ogni utilizzo
Confronto listiniIndividua scostamenti di prezzo sullo stesso codiceLo scostamento è verificato prima di diventare oggetto di trattativa
Alert su ritardiSegnala ordini che si avvicinano a soglie di copertura criticheL’azione verso il fornitore è sempre decisa e condotta da una persona
Redazione di bozzePrepara bozze di comunicazioni e sintesiOgni testo inviato a terzi è letto e approvato da chi lo firma

4. Quattro impegni che assumiamo

Nessuna decisione automatica. Nessuna scelta di fornitore, nessuna condizione negoziale, nessun ordine e nessuna valutazione economica viene decisa da un sistema automatico. L’intelligenza artificiale prepara il dato: la decisione, la negoziazione e la responsabilità restano di persone identificabili.

Nessun dato del cliente usato per addestrare modelli. Utilizziamo servizi configurati in modo da escludere il riutilizzo dei contenuti per l’addestramento. I dati aziendali che ci affidate non alimentano modelli di terzi.

Verifica umana sistematica. Ogni output che entra in un documento consegnato al cliente è controllato contro la fonte originale. Gli errori di estrazione esistono: il controllo serve proprio a intercettarli prima che diventino decisioni.

Dichiarazione dell’uso. Quando un documento contiene elaborazioni prodotte con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, lo indichiamo al cliente e specifichiamo quali parti sono state verificate manualmente.

5. Competenza di chi usa gli strumenti

L’art. 4 del Regolamento richiede a chi impiega sistemi di intelligenza artificiale di assicurare un livello sufficiente di alfabetizzazione del personale coinvolto. Chi in OptyBay utilizza questi strumenti conosce i limiti dei modelli impiegati, in particolare la possibilità di produrre risultati errati ma plausibili, ed è istruito a non trasferire dati riservati di un cliente su strumenti non concordati con quel cliente.

6. Cosa non facciamo

7. Rapporto con i clienti

Prima di impiegare qualunque strumento sui dati di un cliente concordiamo per iscritto quali strumenti vengono utilizzati, su quali dati, con quali modalità di conservazione e per quanto tempo. Il cliente può chiedere in ogni momento di limitare o escludere l’uso di questi strumenti sul proprio perimetro, senza che ciò incida sulla qualità del servizio: cambia il tempo necessario, non il risultato.

8. Domande e segnalazioni

Per domande sull’uso dell’intelligenza artificiale nei nostri servizi, o per segnalare un risultato che ritieni errato, scrivi a info@optybay.com. Le segnalazioni relative a errori di elaborazione vengono esaminate e riscontrate.

Il Regolamento (UE) 2024/1689 è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e si applica per fasi successive. Questa pagina viene aggiornata man mano che gli obblighi diventano efficaci e che cambiano gli strumenti impiegati.

Ultimo aggiornamento: 25 agosto 2026. Le modifiche sostanziali vengono segnalate su questa pagina con l’indicazione della data.